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DOSSIER SARS-CoV-2
Regolamenti - Reports - Statements - Informative - Linee Guida per le Imprese ed i Cittadini.

A cura del Comitato Tecnico Scientifico "Safety & Health" VR CORPORATENEXT

 

Giovambattista Scuticchio Foderaro . Presidente

Gianluca Marino Cosentino . Direttore Scientifico

Davide Norini Dossi . Direttore Tecnico

Maggio 2021

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DEROGHE CONTENUTE NEGLI ARTT. 15 E 16 DEL DECRETO CURA ITALIA E QUANTO PREVISTO DALLA NOTA DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DEL 17 MARZO 2020.

Il Decreto Legge N° 18 del 17/03 Cura Italia prevede alcune specifiche disposizioni in materia di produzione, importazione e commercializzazione delle mascherine ad utilizzo DPI - Dispositivo Protezione Individuale e chirurgico, apportando deroghe temporanee alla normativa tecnica. Nello specifico:

Art. 15 - Disposizioni straordinarie per la produzione di DM e DPI. 
1. L'articolo prevede che sia consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.
- I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’Istituto superiore di sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre tre giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì  trasmettere all’Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L’ISS - Istituto Superiore di Sanità, nel termine di tre giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti.
- I produttori, gli importatori dei Dispositivi di Protezione Individuale e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre tre giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’INAIL ogni elemento utile alla validazione dei Dispositivi di Protezione Individuale oggetto della stessa. L’INAIL, nel termine di tre giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei Dispositivi di Protezione Individuale alle norme vigenti.

 

Art. 16 - Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività. 
1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati Dispositivi di Protezione Individuale le mascherine "chirurgiche" reperibili in commercio.
2. Ai fini del comma 1 gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

Disposizioni da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nota N° 93201/RU del 17 marzo 2020.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la nota N° 93201/RU del 17 marzo ha adottato delle linee di indirizzo e misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.


In particolare, nella nota si fa riferimento:

- al divieto di esportazione dei dispositivi medici indicati nella circolare del Ministero della salute Prot. N° 4373 del 12 febbraio 2020;
- alla possibilità di importare beni con l’applicazione della franchigia dei dazi doganali e della non applicazione dell’IVA.

1. Divieto di esportazione di dispositivi medici, circolare Ministero della Salute Prot. N° 4373 del 12.02.2020. Tale circolare stabilisce il divieto di esportare i DPI senza previa autorizzazione, disponendo che le imprese che producono o distribuiscono tale tipologia di prodotti debbano comunicare numero e tipologia dei dispositivi prodotti. La Protezione Civile ha disposto che a tale generale divieto sono assoggettati anche i dispositivi medici indicati nella citata nota del Ministero della salute Prot. N° 4373 del 12 febbraio 2020, compresi gli strumenti e dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi, cui si applicheranno le disposizioni di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Prot. N° 639 del 25 febbraio 2020. Sul tema del Divieto all'esportazione si rimanda anche alla nostra precedente notizia "Coronavirus – DPI: autorizzazione obbligatoria per l’esportazione extra-UE".

2. Trattamento fiscale delle importazioni di merce destinata a fronteggiare l'emergenza
In caso di importazioni di strumenti ed apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi e trattamenti medici, offerti in dono o acquistati con i presupposti specificati all’Art. 57 del Regolamento N° 1186/2009, si potrà procedere all’importazione in franchigia dai dazi, ai sensi della menzionata disposizione; potrà essere altresì prevista la non applicazione dell’IVA al ricorrere delle condizioni indicate dall’Art. 68 del DPR 633/72 lett. f (non sono soggette all’imposta l'importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica).

Infine la nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al punto V "Procedura transitoria e di emergenza di sdoganamento dispositivi per fronteggiare emergenza Covid-19", nelle more dell’adozione di linee di indirizzo per le importazioni dei dispositivi per fronteggiare l’emergenza,  detta istruzioni per le operazioni in arrivo da effettuarsi nelle prossime 72 ore relative a importazioni con fine di donazione da soggetto pubblico/privato estero a Ente Pubblico Italiano/ente benefico e acquisto da privato italiano da produttore estero per destinazioni private (es azienda per i suoi lavoratori dipendenti). In quest'ultimo caso la procedura di sdoganamento sarà accelerata, ma sarà necessario che l’importatore presenti, a mezzo spedizioniere o casa di spedizione, una dichiarazione doganale di importazione secondo le procedure ordinarie, inviando una mail alla Dogana interessata circa l’arrivo delle spedizione al fine di ottenere un celere svincolo, così saranno assolti dazio doganale e IVA.

 

SI RINGRAZIANO PER L'ACCURATEZZA ED IL RIGORE NELLA DIVULGAZIONE:

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